Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente ha omologato il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena.
Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente ha omologato il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena.